Nessuna illegittimita’ nel provvedimento con il quale nel luglio 2012 l’allora sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ordino’ lo sgombero del Campo nomadi ‘Tor de’ Cenci’ per motivi igienico-sanitari al fine della sua successiva chiusura e della pulizia e bonifica dell’area. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto nel 2012 da alcune famiglie rom.
Con una serie di censure i ricorrenti sostenevano, tra l’altro, l’illegittimita’ dell’ordinanza sindacale in quanto emessa in assenza di situazioni imprevedibili eccezionali e per fronteggiare la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione di propri obblighi manutentivi. In piu’, le sistemazioni alloggiative proposte in alternativa sarebbero state notevolmente distanti e avrebbero comportato lo sradicamento di molte famiglie dal contesto in cui per circa 20 anni avevano vissuto.
I giudici in premessa hanno precisato come Roma Capitale dispose la chiusura del Campo nomadi “in ragione delle circostanze di estremo degrado igienico-sanitario relative allo stato dell’area, delle roulottes, baracche e containers, alla presenza diffusa di rifiuti anche speciali, all’inadeguatezza dell’impianto fognario ivi esistente con ‘spandimento su nudo terreno di larghe pozze di materiale organico e acqua’, alla presenza di numerosi insetti, alla rete elettrica ormai fatiscente ‘con presenza di cavi estemporanei scoperti e allacci impropri con cavi non isolati'” e come le fotografie agli atti “testimoniano lo stato di estremo degrado dell’area e dei moduli abitativi tale da comportare indiscutibilmente un pericolo per l’incolumita’ degli abitanti del Campo Nomadi e delle zone limitrofe”, il Tar ha quindi ritenuto non condivisibile la tesi ricorsuale secondo la quale “le condizioni igienico-sanitarie siano esclusivamente riconducibili ad omissioni del Comune in ordine alla manutenzione del Campo”.
Dalla documentazione in atti, infatti, secondo i giudici “emerge che sicuramente almeno una parte degli inconvenienti sanitari non sono imputabili a Roma Capitale come, ad esempio, il pessimo stato dei moduli abitativi, la presenza di rifiuti speciali non smaltiti in conformita’ a quanto prescritto dalla normativa vigente e gli allacci alla rete elettrica non conformi alle regole tecniche”; e “va, inoltre, rilevato che, secondo quanto dedotto da Roma Capitale e non specificamente contestato da parte ricorrente, le destinazioni alternative prospettate agli occupanti del Campo, situate a Castel Romano e Ciampino, facevano riferimento a strutture idonee ed, inoltre, quella di Castel Romano ‘consentiva di usufruire degli stessi servizi sociali gia’ attivati a livello territoriale senza subire cosi’, alcun tipo di interruzione e/o sradicamento dal tessuto cittadino circostante'”.