Nomadi: Tar, legittimo sgombero Campo Tor de’ Cenci del 2012

Respinto ricorso di alcune famiglie rom A

La Polizia locale di Roma Capitale

Nessuna illegittimita’ nel provvedimento con il quale nel luglio 2012 l’allora sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ordino’ lo sgombero del Campo nomadi ‘Tor de’ Cenci’ per motivi igienico-sanitari al fine della sua successiva chiusura e della pulizia e bonifica dell’area. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto nel 2012 da alcune famiglie rom.

Con una serie di censure i ricorrenti sostenevano, tra l’altro, l’illegittimita’ dell’ordinanza sindacale in quanto emessa in assenza di situazioni imprevedibili eccezionali e per fronteggiare la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione di propri obblighi manutentivi. In piu’, le sistemazioni alloggiative proposte in alternativa sarebbero state notevolmente distanti e avrebbero comportato lo sradicamento di molte famiglie dal contesto in cui per circa 20 anni avevano vissuto.

I giudici in premessa hanno precisato come Roma Capitale dispose la chiusura del Campo nomadi “in ragione delle circostanze di estremo degrado igienico-sanitario relative allo stato dell’area, delle roulottes, baracche e containers, alla presenza diffusa di rifiuti anche speciali, all’inadeguatezza dell’impianto fognario ivi esistente con ‘spandimento su nudo terreno di larghe pozze di materiale organico e acqua’, alla presenza di numerosi insetti, alla rete elettrica ormai fatiscente ‘con presenza di cavi estemporanei scoperti e allacci impropri con cavi non isolati'” e come le fotografie agli atti “testimoniano lo stato di estremo degrado dell’area e dei moduli abitativi tale da comportare indiscutibilmente un pericolo per l’incolumita’ degli abitanti del Campo Nomadi e delle zone limitrofe”, il Tar ha quindi ritenuto non condivisibile la tesi ricorsuale secondo la quale “le condizioni igienico-sanitarie siano esclusivamente riconducibili ad omissioni del Comune in ordine alla manutenzione del Campo”.

Dalla documentazione in atti, infatti, secondo i giudici “emerge che sicuramente almeno una parte degli inconvenienti sanitari non sono imputabili a Roma Capitale come, ad esempio, il pessimo stato dei moduli abitativi, la presenza di rifiuti speciali non smaltiti in conformita’ a quanto prescritto dalla normativa vigente e gli allacci alla rete elettrica non conformi alle regole tecniche”; e “va, inoltre, rilevato che, secondo quanto dedotto da Roma Capitale e non specificamente contestato da parte ricorrente, le destinazioni alternative prospettate agli occupanti del Campo, situate a Castel Romano e Ciampino, facevano riferimento a strutture idonee ed, inoltre, quella di Castel Romano ‘consentiva di usufruire degli stessi servizi sociali gia’ attivati a livello territoriale senza subire cosi’, alcun tipo di interruzione e/o sradicamento dal tessuto cittadino circostante'”.

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