Roma: Tar, ok selezione 3 operatori sharing monopattini elettrici

Nessuna irregolarità nell'avviso pubblico di Roma Capitale

photo credit: pagina Facebook Roberto Gualtieri

Nessuna irregolarità nell’avviso pubblico di Roma Capitale per la selezione di tre operatori, interessati all’esercizio dell’attività relativa ai servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica nel territorio capitolino. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Vento Mobility Srl, nella procedura contestata classificatasi al quarto posto. Una sola la censura proposta, finalizzata ad ottenere l’esclusione della Lime Technology Srl (classificatasi al terzo posto nella selezione), in quanto in tale società opera in veste di “Senior Public Policy Manager” dal 2022 l’ex Presidente della III Commissione Consiliare Permanente in tema di Mobilità dell’Assemblea Capitolina, dott. Enrico Stefàno. In sostanza Vento Mobility, pur non invocando espressamente la violazione delle norme sul conflitto di interesse nelle gare pubbliche, sosteneva che la controinteressata sia stata potenzialmente avvantaggiata nella predisposizione della propria offerta delle informazioni privilegiate di cui il proprio Senior Public Policy Manager era in possesso in ragione dell’incarico politico svolto in precedenza.

Il Tar ha ritenuto che la ricorrente “non ha in alcun modo provato che nella fattispecie vi sia stata una asimmetria informativa in favore della controinteressata che si sia tradotta, anche solo potenzialmente, in una distorsione della par condicio competitorum”, limitandosi piuttosto “ad evocare una suggestione relativamente al fatto che un soggetto titolare di un incarico politico presso un ente pubblico, con specifiche competenze acquisite in un determinato settore, venga poi assunto da una società che opera nel suddetto settore e che si interfaccia con il medesimo ente pubblico”. Non ricorrendo, quindi, “un’ipotesi tipizzata di conflitto di interesse, in capo alla ricorrente gravava l’obbligo di fornire la prova del possesso da parte del concorrente di informazioni che gli altri concorrenti non avrebbero potuto reperire”; cosa che evidentemente per i giudici non è stato fatto

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