liberato tunisino da centro Pozzallo, 'decreto illegittimo'. Salvini, aveva avvocato sul barcone? Serve riforma della giustizia
Trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione e’ illegittimo. Lo afferma il Tribunale di Catania alla luce della giurisprudenza e della normativa nazionale e dell’art. 10 della Costituzione. I fatti. Il 29 settembre 2023 presso la Sezione Specializzata del Tribunale di Catania si sono tenute le prime udienze di convalida di richiedenti asilo trattenuti nel nuovo Centro per il trattenimento dei richiedenti asilo di Pozzallo alla luce delle disposizioni del Decreto ministeriale del 14 settembre 2023 che prevedono il trattenimento dei cittadini stranieri provenienti da Paesi cd sicuri che chiedono protezione internazionale se non presentano personalmente una garanzia finanziaria di 4.938 euro. In questa sede la giudice non ha convalidato il trattenimento di un cittadino tunisino, ritenendolo illegittimo alla luce del diritto comunitario e della Costituzione italiana. “Si tratta di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi, di cui viene confermata la mancata coerenza ai principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva Ue 2013, come gia’ denunciato dall’Asgi e da diverse associazioni ed esponenti della societa’ civile”, afferma l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione.
n primo luogo la Giudice ha ricordato che la normativa interna in vigore da una settimana (e’ stata pubblicata in Gazzetta il 21 settmbre, n.221), sulla garanzia finanziaria per evitare il trattenimento, e’ incompatibile con quella dell’Unione europea e va disapplicata dal giudice nazionale, perche’ non prevede una valutazione su base individuale della situazione di chi chiede protezione internazionale in Italia e proviene da un Paese cd. sicuro, come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione- nella sentenza 8 novembre 2022 (cause riunite C-704/20 e C-39/21). Il provvedimento di trattenimento del questore – ricorda la giudice – deve essere corredato da idonea motivazione ed e’ necessario valutare le esigenze di protezione manifestate, in base anche alla necessita’ e proporzionalita’ della misura in relazione alla possibilita’ di applicare misure meno coercitive. Al contrario, la garanzia finanziaria imposta dal D.M. 14 settembre 2023 al richiedente asilo proveniente da un Paese ‘sicuro’ non puo’ essere considerata misura alternativa al trattenimento, ma un requisito amministrativo imposto per il solo fatto che chiede protezione internazionale, violando le norme sull’accoglienza. La giudice ricorda che un trattenimento puo’ essere giustificato soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile, o se essa non debba essere respinta in quanto infondata a seguito di una procedura accelerata al fine di garantire l’effettivita’ delle procedure previste dalle norme comunitarie.
Pertanto il presidente della competente Commissione Territoriale deve avere assunto una decisione, che nel caso esaminato non e’ stata adottata, circa la procedura da seguire. Infine, secondo il Tribunale di Catania le norme sulla detenzione dei richiedenti asilo provenienti da Paesi cd sicuri sono in contrasto con l’art. 10 comma 3 della Costituzione italiana che garantisce comunque il diritto d’ingresso del richiedente asilo (come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio 1997, n. 4674). Nell’ordinanza del Tribunale di Catania si afferma, dunque, che “alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo, deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale”. “Si tratta di una decisione che, in maniera chiara e giuridicamente ineccepibile, conferma la prevalenza della Costituzione e della normativa europea sui tentativi di strumentalizzare l’arrivo di persone in cerca di protezione in Italia”, e’ il commento dell’Asgi. “L’attuale Governo, in un solo anno – aggiunge l’associazione – e’ intervenuto con nove atti normativi sul diritto dell’immigrazione e dell’asilo, trasponendo all’interno dell’Ordinamento giuridico la confusione politica, l’incapacita’ amministrativa di affrontare il fenomeno migratorio e pulsioni autoritarie degne delle piu’ buie epoche storiche. E’ un pessimo modo di legiferare che deriva da uno sbagliato approccio politico e da una irrazionale risposta ad un fenomeno ordinario della nostra societa’. Il Governo fa finta di ignorare che cio’ che manca in Italia e’ una nuova politica sugli ingressi regolari, non certamente la necessita’ di comprimere ancora i diritti delle persone”.
Il Viminale ricorrerà contro la decisione del Tribunale di Catania di non convalidare il trattenimento di tre migranti giudicando illegittimo il decreto del governo.
Il ministero dell’Interno impugnerà il provvedimento: la fondatezza dei richiami giuridici contenuti nel provvedimento sarà quindi sottoposta al vaglio di un altro giudice. Fonti vicine al dossier migranti sottolineano che “la procedura accelerata di frontiera è uno degli aspetti che, già contenuto nella direttiva europea 2013, trova oggi l’unanime consenso dei Paesi europei nell’ambito del costruendo nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo e che il Governo italiano ha disciplinato nel decreto Cutro”.
“Sbarcato da 10 giorni, e ricorso subito accolto dal Tribunale. Ma aveva l’avvocato sul barcone??? Riforma della giustizia, presto e bene”. Lo scrive su facebook il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, in merito alla decisione del tribunale di Catania.