Legittima la nomina di Guerritore a commissario Ater Roma: Anac archivia l’esposto di Ciocchetti (Fd’I)

Per l'Autorità anticorruzione la delibera del presidente della giunta regionale del Lazio Zingaretti non è in contrasto con la legge

photo credit: Ater Roma

L’Autorità anticorruzione (Anac) ha riconosciuto la legittimità della nomina di Eriprando Guerritore a commissario straordinario dell’Ater di Roma, archiviando l’esposto del deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti, che lo scorso 29 dicembre aveva richiesto l’intervento di Anac per verificare la legittimità della nomina.

Secondo quanto spiegato dall’Anac, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (Ater) non è un ente di diritto privato a controllo pubblico, ma è un ente pubblico. Pertanto, in base alla legge 39 del 2013, non vi è inconferibilità nella nomina dell’avvocato Eriprando Guerritore a commissario straordinario dell’azienda per l’edilizia, anche se lo stesso ha già ricoperto la carica di presidente del Consiglio d’amministrazione dell’Ater, sciolto con delibera della giunta regionale il 15 novembre 2022.

Il divieto di conferibilità dell’incarico, spiega Anac, in base all’articolo 7 della legge 39/2013, prevede che “a coloro che nell’anno siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale”.

Ma l’articolo non risulta applicabile in questo caso, poiché l’Ater non è ente di diritto privato in controllo pubblico. Pertanto, anche se Guerritore ha ricoperto l’incarico di presidente del disciolto cda dell’Ater, la delibera del presidente della giunta regionale del Lazio Zingaretti non è in contrasto con la legge, e con la richiesta normativa di un periodo di “raffreddamento” al termine dell’incarico precedente.

Con la trasformazione dell’Istituto autonomo case popolari della Regione Lazio in Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (vedi legge regionale 30, del 2002), l’Ater ha assunto personalità giuridica propria, oltre a autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile. Pertanto risulta escluso, in base alle indicazioni della legge, il divieto di conferibilità. Non sussistono preclusioni all’assunzione dell’incarico di amministratore o commissario a chi nei due anni precedenti abbia svolto il medesimo ruolo.

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