Roma: 24 dicembre divieto di circolazione esteso agli autoveicoli diesel Euro 3

Ordinanza del sindaco n.244 del 23 dicembre 2021

(immagine di repertorio)

Con ordinanza del sindaco n.244 del 23 dicembre 2021 sono state disposte ulteriori limitazioni al traffico veicolare privato per la giornata del 24 dicembre 2021. “Sulla base dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio nei giorni precedenti, che hanno riscontrato il superamento dei valori limite giornalieri di concentrazione per il PM10 sia nelle stazioni di rilevamento traffico che di background, le previsioni fornite in data odierna da Arpa Lazio indicano per le giornate di oggi e domani il permanere di una situazione di criticità”, si legge in una nota del Campidoglio.

“Sussistono quindi le condizioni per procedere ad un intervento di secondo livello, come previsto dal Piano di Intervento Operativo. Pertanto, per la giornata del 24 dicembre, si dispone il divieto della circolazione veicolare privata, nella Ztl “fascia verde” del Pgtu: dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari ciclomotori e motoveicoli “Pre Euro 1” ed “Euro 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase Il e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive); autoveicoli a benzina “Euro 2” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive); dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per la seguente tipologia veicolare: autoveicoli diesel “Euro 3” (ovvero non conformi, a seconda della categoria del veicolo, alla Direttiva 98/69/CE – Fase 8 e successive oppure non conformi alla Direttiva 1999/96/CE – Riga 81 e successive).

Che sull’intero territorio comunale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti: 18°C negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. n. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6; 17°C negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. n. 412/93, nella categoria E.8. Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

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