Covid: tamponi in aeroporto per chi arriva dalla Cina. Ecco cosa prevede l’ordinanza Schillaci

Le norme - valide fino al 31 gennaio 2023 - non si applicano ai minori di sei anni a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19

Tamponi negli aeroporti fino al 31 gennaio 2023. Chi entra in Italia dalla Cina dovrà presentare la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel nostro Paese, ad un test molecolare, o, nelle 48 ore antecedenti, ad un test antigenico. Obbligo di sottoporsi ad un test antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, o se non fosse possibile entro 48 ore. In caso positività obbligo di sottoporsi immediatamente al test molecolare per il sequenziamento e isolamento fiduciario con test finale.

Le norme non si applicano ai minori di sei anni a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19. Al fine di contenere la diffusione di possibili varianti dunque ecco le misure adottate dal ministro della salute Schillaci con l’ordinanza emessa oggi:

-Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle quarantotto ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo.

-Obbligo di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

-In caso di esito positivo del test antigenico, obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente

– Obbligo di effettuare un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo per porre termine al periodo di isolamento. Tali norme, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, non si applicano:

– Ai minori di sei anni, ai membri dell’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

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